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CODICE
PENALE UNIVERSALE
CAPO I - LE FONTI
Art. l - II Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la
Pace formula il Codice Penale Universale per la difesa dell'Uomo
e
dell'Umanitità (da valere nei confronti di tutti gli Stati
aderenti o non al Parlamento Mondiale) e lo approva e lo promulga
quale Organo - Internazionale tra gli Stati - Legislativo, Tutore
e Preventivo per la difesa dell' Uomo e dell'Umanità.
La normativa del Codice Penale Universale trova la propria Fonte
nella Carta Costituzionale
del 15 dicembre 1975 e nella Carta Internazionale sulla Protezione
della Vita Umana del 15 gennaio 1976.
La Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita è
Organo Supremo decisorio in merito ai delitti comunicati al Parlamento
Mondiale per la Sicurczza e la Pace.
CAPO II - SOGGETTI
Art 2 - Lo Stato è soggetto attivo di reato qualora,
a seguito di una propria normativa istituzionale e ordinaria,
opera contrariamente ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale
e dalla Carta Internazionale sulla Protezione della Vita, del
Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace.
Art 3 - L' Uomo è soggetto attivo di reato qualora
opera contrariamente ai dispositivi della legge istituzionale
e ordinaria del proprio Stato, che rispetta nella propria normativa
istituzionale e ordinaria i principi sanciti dalla Carta Costituzionale
e della Carta Internazionale sulla Protezione delta Vita, del
Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace. L' Uomo in tal
caso è sottoposto alle sanzioni previste dal Codice Penale
del proprio Stato. L' Uomo, che riscontra nella legislazione
istiluzionale e ordinaria del proprio Stato, norme contrarie
ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale e dalla Carta
Internazionale
sulla Protezione della Vita, deve rivolgersi, indipendentemente
dall' essere la persona offesa, al Parlamento Mondiale, che
opererà
a mezzo della Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della
Vita, e la denuncia può essere inoltrata direttamente
alla Presidenza della stessa Corte Suprema.
Art .4 - La Donna è equiparata all' Uomo.
CAPO III - DEI DELITTI
Art. 5 - Sono delitti contro l'Umanità gli atti
dello Stato diretti ad attuare: - genocidio, strage, razzismo,
immigrazioni ed emigrazioni di intere popolazioni, aborto, persecuzioni
politiche e religiose, coltivazione illegale e spaccio di droga
specie a minorenni e giovani, mancata o negata assistenza sanitaria
ai bisognosi ed errori sanitari, sofisticazione artificiosa dei
cibi.
Art.6 - Lo Stato perpetra delitto contro l' Uomo nell'attuare
e nel permettere aborto, esilio, arresti illegali, carcerazioni
preventive a lunga scadenza, torture fisiche e morali, persecuzioni
poliziesche e gludiziarie, sequestri di persona e tangenti, tratta
delle bianche e dei minori, prostituzione minorile, pornografia,
violenze sessuali su donne e bambini, sfruttamento e lavoro di
minori.
Art. 7 - E' delilto contro lo Stato l'attività del
cittadino diretta a danneggiare il proprio Stato, favorendo,
in
pace ed in guerra, gli interessi di uno Stato straniero, intaccando
così il sano equilibrio internazionale. Lo Stato che
non punisce tale comportamento o addirittura lo legalizza si
rende
direttamente responsabile di delitto contro la stessa propria
collettività umana statualmente organizzata.
Art. 8 - Lo Stato perpetra delitto contro la Fauna nel
non evitare: maltrattamento, brutalità, sevizie e vivisezione
degli animali, caccia spietata e abbandono degli animali domestici.
Art. 9 - Lo Stato perpetra delitto contro la Flora nel
non evitare: incendi dolosi contro boschi, foreste, selve e piantagioni,
abbattimento sconsiderato di alberi e piante.
Art. l0 - Lo Stato perpetra delitto contro l' Ambiente
naturale nel non evitare: inquinamento ed avvelenamento (pesticidi
ed altre sostanze velenose, smaltimento incontrollato di rifluti
e detriti) di territori, coltivazioni,acque marine, fiumi, torrenti
e laghi, esperimenti nucleari nel sottosuolo, nel mare e nell'atmosfera,
costruzioni abusive ed intensive.
CAPO IV - SANZIONE
Art 11 - Contro lo Stato colpevole dei delitti previsti
dagli articoli elencati nel Capo III, si applicheranno le sanzioni
applicate dagli articoli 10,11,12,15,19 e 20 della Carta Internazionale
sulla Protezione della Vita Umana del 15 gennaio 1976.
Art 12 - Contro l' Uomo, che nelle proprie funzioni e
cariche di Rappresentante di uno Stato, si è reso colpevole
dei delitti elencati nel Capo III, si applicheranno: la pena
dell'
ergastolo con o senza lavoro coatto oppure la reclusione a tempi
determinati oppure la radiazione perpetua od a tempi determinati
dalle cariche pubbliche politiche oppure una elevala multa.
Art 13 - ln applicazione dell'Articolo 12 - il genocidio,
la strage, il razzismo (inteso come la degradazione della legittima
tutela della Stirpe), l'immigrazione e l'emigrazione di intere
popolazioni, l'aborto, le persecuzioni politiche e religiose,
la coltivazione illegale e lo spaccio di drogha specie ai minori,
sono puniti con l'ergastolo a lavoro coatto.
La negata o mancata assistenza sanitaria ai bisognosi, come gli
errori sanitari e la sofisticazione artificiosa dei cibi, sono
puniti con la reclusione a tempo da determinarsi, secondo la
gravità e la recidività del delitto.
I delitti come l'esilio e gli arresti illegali sono puniti con
la reclusione, la radiazione dagli Uffici pubblici e politici,
nonchè con la multa proporzionata alla gravità ed alla recidività
del delitto.
CAPO V
AZIONE
Art.
14 - Tutti i cittadini delle Nazioni, i quali hanno
conoscenza di persone che si trovano nelle gravissime condizioni
di perseguitati, torturati, detenuti ed esiliati, possono
adire il Parlamento Mondiale per la
Sicurezza e la Pace in
propria difesa.
I cittadini che si trovano nella condizioni descritte nel
comma precedente, hanno l'obbligo di adire il
Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace in
propria difesa.
La denuncia va inoltrata al Parlamento
Mondiale per la Sicurezza e la Pace oppure alla Corte Suprema di Giustizia
per la Protezione della Vita.
Art.
15 - Il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e
la Pace , in applicazione della decisione della Corte
Suprema di Giustizia
per la Protezione della Vita ed a favore dei cittadini che hanno fatto
ricorso, procederà contro gli Stati responsabili ed i loro rappresentanti legali,
applicando gli articoli 10 e 14 della Carta Internazionale sulla Protezione
della
Vita Umana.
CAPO
VI
AZIONE
Art.
16 - Il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e
la Pace si adopererà affinché gli Stati del Mondo aboliscano
le "polizie militari" impiegate contro i cittadini, nonchè le "polizie
segrete.
Altresì nominerà Alti Commissari Internazionali onde prevenire
ed eliminare ogni forma d'illegalità costituzionale, che possa
verificarsi nelle Nazioni oppresse da regimi tirannici ed assolutistici
anche se in apparenza si presentano come Governi pseudodemocratici.
Art.
17 - Il Parlamento Mondiale per la Sicurezza
e la Pace ha il diritto di sorvegliare le Nazioni, in
applicazione dell'articolo 17 della Carta Internazionale
sulla Protezione
della
Vita Umana del 15 gennaio 1976.
Art.
18 - Il Parlamento Mondiale creerà, attraverso
contributi versati dagli Stati aderenti, un Fondo Internazionale
diretto a favorire la propria operatività, nonchè l'assistenza
per i Perseguitati, per i Detenuti riconosciuti innocenti e per
gli invalidi da tortura.
Verrà istituito un apposito Ufficio, nell'interno del Parlamento
Mondiale, per la
gestione del suddetto Fondo. |