Carta Internazionale

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CARTA INTERNAZIONALE SULLA PROTEZIONE DELLA VITA UMANA

Il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace — International Parliament for Safety and Peace – promulga la «Carta Internazionale sulla Protezione della Vita Umana», nel modo seguente:

Art. 1 – Nel constatare che oggi, sempre piu con maggiore accanimento non si usa alcun rispetto per la pubblica salute e per la vita dell’ uomo, il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, impugnando la «Dichiarazione Universale deiDiritti dell’Uomo», per altro adottata dalle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, si fa garante, innanzi a tutti gli Stati del mondo, di difendere con ogni mezzo a disposizione la vita umana, tanto deprezzata e distrutta in questi ultimi tempi.


Art. 2 – Il Parlamento Mondiale condanna qualsiasi persecuzione politica, religiosa e razziale, che possa verificarsi negli Stati.


Art. 3 – Nessun cittadino dello Stato puo essere arbitrariamente arrestato, imprigionato o esiliato, ovvero sottoposto a provvedimenti di diffida o di altra coercizione fisica o morale, nonche a restrizione di qualsiasi genere.


Art. 4 – Nessun cittadino dello Stato può essere sottoposto a tortura oppure a pene o trattamenti crudeli, bestiali e degradanti.


Art. 5 – Nessun cittadino dello Stato, anche se e ritenuto colpevole, puo essere condannato alla pena di morte, in quanto lo Stato, nel condannare un delitto, commetterebbe un altro delitto, applicando la pena capitale.


Art. 6 – Tutti i cittadini dello Stato hanno diritto alla liberta di pensiero, di parola edi coscienza. Questo diritto comprende la liberta di professare pubblicamente e privatamente, sotto qualsiasi forma e mezzo, la propria religione, la propria ideologia politica, la propria opinione, il proprio credo, senza, per questo, subire persecuzioni, diffide, arresti, detenzioni o addirittura l’ esilio, le torture e la morte.


Art. 7 – Il Parlamento Mondiale condanna altresi il razzismo, considerato un fenomeno d’ incivilta e di mania patologica nella persecuzione.


Art. 8 – Il Parlamento Mondiale invita gli Stati del mondo ad abolire le cosi dette «polizie militari» impiegate contro i cittadini in abiti civili, nonche le «polizie segrete» che reprimono la libertà.


Art. 9 – Il Parlamento Mondiale nomina degli Alti Commissari Internazionali, con l’ intento di prevenire ed eliminare ogni forma d’ illegalità costituzionale che possa verificarsi in quelle Nazioni a regime tirannico, dittatoriale, assolutistico e pseudodemocratico.


Art. 10 – Il Parlamento Mondiale denunzierà alle Nazioni Unite quegli Stati che attuano le torture poliziesche e le cruente carcerazioni, nonché «farse giudiziarie» completate poi dalle condanne a morte.


Art. 11 – Gli Stati, che sono pubblicamente incriminati dal Parlamento Mondiale, verranno proposti per l’ espulsione dalle Nazioni Unite.


Art. 12 – Inoltre i predetti Stati incriminati saranno sottoposti a gravi sanzioni economiche, nonche a totale isolamento politico, sociale, culturale e turistico.


Art. 13 – Il Parlamento Mondiale ripudia e condanna qualsiasi tipo di guerra e di guerriglia urbana, considerate fenomeni di alta criminalità organizzata, protetta tra l’altro da interessi politici prevalentemente personali e non a beneficio della collettivita nazionale.


Art. 14 – Il Parlamento Mondiale ha facoltà d’intervenire in quelle Nazioni che si sono macchiate dei piu orribili crimini, ai danni di liberi ed onesti cittadini, onde poter ripristinare l’ordine, la giustizia e la legalità.


Art. 15 – Il Parlamento Mondiale non riconosce alcuna formalita di «ingerenza negli affari interni di uno Stato», quando questo Stato e incriminato innanzi al mondo di atrocità, persecuzioni, torture, guerre ed altri abominevoli abusi che provengono dal potere politico-giudiziario, nonchè dalle autorita di polizia o addirittura dall’esercito preposto come polizia militare.


Art. 16 – Il Parlamento Mondiale intende creare un Fondo Internazionale di Assistenza per i Perseguitati, per i Detenuti e per gli Invalidi da torture.


Art. 17 – Il Parlamento Mondiale ha diritto di sorvegliare le Nazioni, sotto il profilo giuridico internazionale, onde prevenire e reprimere in tempo qualsiasi forma nascente di abuso di potere, che possa trasformarsi in licenza per la tortura e la persecuzione, l’arresto e la carcerazione, l’esilio e la pena di morte. In tal senso, il Parlamento Mondiale s’informerà delle situazioni, mettendosi in diretto contatto coi relativi Governi, attraverso i Ministri degli Esteri, dell’interno, delta Giustizia e dell’Esercito.


Art. 18 – Il Parlamento Mondiale ripudia e condanna gli esperimenti atomici e le armi nucleari in genere, nonche le armi chimiche e batteriologiche, sintomi d’inciviltà e di regresso sociale e politico.


Art. 19 – Il Parlamento Mondiale propone alle Nazioni Unite di applicare gravi sanzioni economiche a quegli Stati che impiegano le armi atomiche, come espedienti estremi di guerra, facendole esplodere nell’atmosfera, nel mare e nel sottosuolo.


Art. 20 – Se dopo le sanzioni economiche codesti Stati dovessero continuare i loro esperimenti nucleari, si potra provvedere ad espellerili dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.


Art. 21 – Tutti i cittadini delle Nazioni, che si trovano nelle gravissime condizioni di perseguitati, torturati, detenuti, condannati a morte ed esiliati, hanno l’obbligo di adire il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace in loro difesa, contro l’illegalità, la violenza, l’odio e la tirannide.

Dalla Sede Presidenziale, in Palermo (Sicilia), il 15 Gennaio 1976.