Codice Penale
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CAPO I – LE FONTI
Art. l – II Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace formula il Codice Penale Universale per la difesa dell’Uomo e dell’Umanitità (da valere nei confronti di tutti gli Stati aderenti o non al Parlamento Mondiale) e lo approva e lo promulga quale Organo – Internazionale tra gli Stati – Legislativo, Tutore e Preventivo per la difesa dell’ Uomo e dell’Umanità.
La normativa del Codice Penale Universale trova la propria Fonte nella Carta Costituzionale del 15 dicembre 1975 e nella Carta Internazionale sulla Protezione della Vita Umana del 15 gennaio 1976.
La Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita è Organo Supremo decisorio in merito ai delitti comunicati al Parlamento Mondiale per la Sicurczza e la Pace.
CAPO II – SOGGETTI
Art 2 – Lo Stato è soggetto attivo di reato qualora, a seguito di una propria normativa istituzionale e ordinaria, opera contrariamente ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale e dalla Carta Internazionale sulla Protezione della Vita, del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace.
Art 3 – L’ Uomo è soggetto attivo di reato qualora opera contrariamente ai dispositivi della legge istituzionale e ordinaria del proprio Stato, che rispetta nella propria normativa istituzionale e ordinaria i principi sanciti dalla Carta Costituzionale e della Carta Internazionale sulla Protezione delta Vita, del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace. L’ Uomo in tal caso è sottoposto alle sanzioni previste dal Codice Penale del proprio Stato. L’ Uomo, che riscontra nella legislazione istiluzionale e ordinaria del proprio Stato, norme contrarie ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale e dalla Carta Internazionale sulla Protezione della Vita, deve rivolgersi, indipendentemente dall’ essere la persona offesa, al Parlamento Mondiale, che opererà a mezzo della Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita, e la denuncia può essere inoltrata direttamente alla Presidenza della stessa Corte Suprema.
Art .4 – La Donna è equiparata all’ Uomo.
CAPO III – DEI DELITTI
Art. 5 – Sono delitti contro l’Umanità gli atti dello Stato diretti ad attuare: – genocidio, strage, razzismo, immigrazioni ed emigrazioni di intere popolazioni, aborto, persecuzioni politiche e religiose, coltivazione illegale e spaccio di droga specie a minorenni e giovani, mancata o negata assistenza sanitaria ai bisognosi ed errori sanitari, sofisticazione artificiosa dei cibi.
Art.6 – Lo Stato perpetra delitto contro l’ Uomo nell’attuare e nel permettere aborto, esilio, arresti illegali, carcerazioni preventive a lunga scadenza, torture fisiche e morali, persecuzioni poliziesche e gludiziarie, sequestri di persona e tangenti, tratta delle bianche e dei minori, prostituzione minorile, pornografia, violenze sessuali su donne e bambini, sfruttamento e lavoro di minori.
Art. 7 – E’ delilto contro lo Stato l’attività del cittadino diretta a danneggiare il proprio Stato, favorendo, in pace ed in guerra, gli interessi di uno Stato straniero, intaccando così il sano equilibrio internazionale. Lo Stato che non punisce tale comportamento o addirittura lo legalizza si rende direttamente responsabile di delitto contro la stessa propria collettività umana statualmente organizzata.
Art. 8 – Lo Stato perpetra delitto contro la Fauna nel non evitare: maltrattamento, brutalità, sevizie e vivisezione degli animali, caccia spietata e abbandono degli animali domestici.
Art. 9 – Lo Stato perpetra delitto contro la Flora nel non evitare: incendi dolosi contro boschi, foreste, selve e piantagioni, abbattimento sconsiderato di alberi e piante.
Art. l0 – Lo Stato perpetra delitto contro l’ Ambiente naturale nel non evitare: inquinamento ed avvelenamento (pesticidi ed altre sostanze velenose, smaltimento incontrollato di rifluti e detriti) di territori, coltivazioni,acque marine, fiumi, torrenti e laghi, esperimenti nucleari nel sottosuolo, nel mare e nell’atmosfera, costruzioni abusive ed intensive.
CAPO IV – SANZIONE
Art 11 - Contro lo Stato colpevole dei delitti previsti dagli articoli elencati nel Capo III, si applicheranno le sanzioni applicate dagli articoli 10,11,12,15,19 e 20 della Carta Internazionale sulla Protezione della Vita Umana del 15 gennaio 1976.
Art 12 – Contro l’ Uomo, che nelle proprie funzioni e cariche di Rappresentante di uno Stato, si è reso colpevole dei delitti elencati nel Capo III, si applicheranno: la pena dell’ ergastolo con o senza lavoro coatto oppure la reclusione a tempi determinati oppure la radiazione perpetua od a tempi determinati dalle cariche pubbliche politiche oppure una elevala multa.
Art 13 – ln applicazione dell’Articolo 12 – il genocidio, la strage, il razzismo (inteso come la degradazione della legittima tutela della Stirpe), l’immigrazione e l’emigrazione di intere popolazioni, l’aborto, le persecuzioni politiche e religiose, la coltivazione illegale e lo spaccio di drogha specie ai minori, sono puniti con l’ergastolo a lavoro coatto.
La negata o mancata assistenza sanitaria ai bisognosi, come gli errori sanitari e la sofisticazione artificiosa dei cibi, sono puniti con la reclusione a tempo da determinarsi, secondo la gravità e la recidività del delitto.
I delitti come l’esilio e gli arresti illegali sono puniti con la reclusione, la radiazione dagli Uffici pubblici e politici, nonchè con la multa proporzionata alla gravità ed alla recidività del delitto.
CAPO V
AZIONE
Art. 14 – Tutti i cittadini delle Nazioni, i quali hanno conoscenza di persone che si trovano nelle gravissime condizioni di perseguitati, torturati, detenuti ed esiliati, possono adire il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace in propria difesa.
I cittadini che si trovano nella condizioni descritte nel comma precedente, hanno l’obbligo di adire il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace in propria difesa.
La denuncia va inoltrata al Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace oppure alla Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita.
Art. 15 – Il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace , in applicazione della decisione della Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita ed a favore dei cittadini che hanno fatto ricorso, procederà contro gli Stati responsabili ed i loro rappresentanti legali, applicando gli articoli 10 e 14 della Carta Internazionale sulla Protezione della Vita Umana.
CAPO VI
AZIONE
Art. 16 – Il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace si adopererà affinché gli Stati del Mondo aboliscano le “polizie militari” impiegate contro i cittadini, nonchè le “polizie segrete.
Altresì nominerà Alti Commissari Internazionali onde prevenire ed eliminare ogni forma d’illegalità costituzionale, che possa verificarsi nelle Nazioni oppresse da regimi tirannici ed assolutistici anche se in apparenza si presentano come Governi pseudodemocratici.
Art. 17 – Il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace ha il diritto di sorvegliare le Nazioni, in applicazione dell’articolo 17 della Carta Internazionale sulla Protezione della Vita Umana del 15 gennaio 1976.
Art. 18 – Il Parlamento Mondialie propone alle Nazioni Unite di applicare gravi sanzioni economiche a quegli degli Stati che impiegano le armi atomiche, come espedienti estremi di guerra, facendole esplodere nell’atmosfera, nel mare e nel sottosuolo.
Art.19 - Se dopo le sanzioni economiche codesti Stati dovessero continuare i loro esperimenti nucleari, si potrà provvedere ad espellerli dalla Organizzazione delle Nazioni Unite.
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